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Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009,  devono essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, o di carta d’identità valida per l’espatrio.
Al fine di agevolare l’espatrio dei cittadini in questione e sventare il pericolo di espatri illegali degli stessi per conto di terzi, dal 2010 è prevista la possibilità di chiedere, agli Uffici competenti a rilasciare il documento, che i nomi dei genitori vengano riportati sul passaporto. Qualora tale indicazione non dovesse essere presente, prima di intraprendere il viaggio si consiglia di munirsi di un certificato di stato di famiglia  o di  estratto di nascita del minore da esibire in frontiera qualora le autorità lo richiedano. Si ricorda che ai sensi della Circolare 1 del 27 gennaio 2012 del Ministero degli Interni “la carta d’identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare a condizione che viaggino accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione di accompagnamento rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e vistata da un’autorità competente al rilascio (Questura in Italia, ufficio consolare all’estero), il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.

Dal 4 giugno 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina riguardante la dichiarazione di accompagnamento, finalizzata a garantire una maggiore tutela del minore, a rendere più agevoli i controlli alle frontiere e a facilitare la presentazione della dichiarazione mediante l’utilizzo anche di modalità telematiche (mail, PEC, fax) . Si evidenziano di seguito le innovazioni principali:
– la dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il termine massimo di sei mesi;
– gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono indicare fino ad un massimo di due accompagnatori, che saranno tuttavia alternativi fra di loro;
– nel rendere la dichiarazione di accompagnamento, gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono chiedere che i nominativi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore o in alternativa che tali dati siano riportati in una separata attestazione, che verrà stampata dall’Ufficio competente;
– nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, al fine di garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente l’attestazione. Si suggerisce, prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto di verificare che la stessa accetti che il minore sia ad essa affidato.”

(aggiornato il 15 gennaio 2015 – fare sempre riferimento al sito ufficiale)