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Come aprire una agenzia di viaggio, adempimenti fiscali e burocratici

Mi piace viaggiare, quasi quasi apro un’agenzia di viaggio

Come aprire una agenzia di viaggio: gli adempimenti fiscali e burocratici

Come previsto dal Codice del Turismo, ogni volta che si svolge  una qualsiasi forma di prestazione turistica o di produzione, organizzazione od intermediazione di viaggi o soggiorni o altre prestazioni turistiche, si rientra nella definizione di agenzie ed organizzatori di viaggi.

L’attività turistica è legiferata dalla Regioni, quindi può variare in base al territorio regionale, anche se in linea di massima i criteri sono simili.

Spesso chi vuole avviare una attività mi chiede se è davvero necessario rispettare tutti i requisiti richiesti o se può svolgere un certo tipo di vendita senza attivarsi come “agenzia viaggi” (e quindi senza sostenere tutti gli oneri richiesti dagli adempimenti collegati).

I PUNTI CHIAVE PER INIZIARE A VENDERE VIAGGI

  • l’attività di agenzia viaggi o tour operator può essere svolta indifferentemente sotto forma di ditta individuale (quindi persona fisica iscritta in Camera di Commercio), società di persone (cioè SNC – società in nome collettivo, oppure SAS – società in accomandita semplice) o società di capitali (SRL – società a responsabilità limitata, oppure SPA – società per azioni).
  • La scelta della forma giuridica della nostra attività dipenderà da varie motivazioni di opportunità: dall’ammontare del capitale investito iniziale, dalle coperture in termini di responsabilità dei soci delle quali intendiamo beneficiare, dei costi che possiamo permetterci di sostenere, dalla presenza o meno di altri soci o partner e dalla regolamentazione che intendiamo applicare ai rapporti con questi soggetti, e così via.
  • Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi, questi sono definiti da una serie di norme: la principale e più importante è la Legge 135 del 2001, la cosiddetta legge quadro “Riforma della Legislazione nazionale del Turismo” che detta i principi generali (che ora vedremo meglio nel dettaglio) lasciando poi discrezione alle singole Regioni in merito alle operazioni attuative degli stessi.
  • Ogni Regione italiana applica una normativa specifica per gli adempimenti amministrativi in fase di costituzione, e sarà quindi necessario verificare presso la propria regione di competenza quali sono queste normative.

Partiamo dall’esperienza della Regione Lombardia, come esempio, anche se i criteri elencati sono simili in tutte le Regioni d’Italia.

In Regione Lombardia la normativa di riferimento è costituita dalla Legge Regionale n. 15 del 2007, che richiede il possesso di alcuni requisiti:

  • Presenza di un Direttore Tecnico: ogni Agenzia Viaggi o Tour Operator deve nominare un Direttore Tecnico: cioè un soggetto esplicitamente preposto alla conduzione dell’attività tecnica, e quindi con precise responsabilità relativamente alla gestione tecnica delle operazioni svolte (e solo tecnica, quindi non amministrativa o legale o di rappresentanza). Il Direttore Tecnico è quindi una figura completamente diversa da quella dell’Amministratore della Società (ma che può essere ricoperta anche dallo stesso soggetto che ricopre l’incarico di Amministratore, se ne possiede i requisiti) con caratteristiche e responsabilità ben precise. Caratteristica fondamentale è che il direttore tecnico può ricoprire tale ruolo in un’unica agenzia viaggi o tour operator, senza possibilità di cumulo degli incarichi contemporaneamente.
  • Assieme al Direttore Tecnico, l’agenzia o il tour operator deve avere disponibilità fisica dei locali dove intende svolgere l’attività, a meno che non la svolga interamente online.
  • Successivamente, per l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività, è obbligatorio il versamento di apposito Deposito Cauzionale alla Provincia  (o polizza fidejussoria alternativa). Questo Deposito Cauzionale ha la funzione di copertura di eventuali versamenti dovuti per sanzioni o azioni disciplinari o importi non versati, in particolare può essere utilizzato a ristorno di sanzioni amministrative pecuniarie non corrisposte, a fronte di ordinanze-ingiunzioni di pagamento, a seguito di autorizzazione da parte di Regione Lombardia.
  • Infine è necessario dotarsi di apposita polizza assicurativa a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio di cui alla Legge 1084/1977, nonché dal Decreto Legislativo 206/2005 riguardo ai circuiti «tutto compreso».

Tutti i suddetti documenti e requisiti, devono quindi essere inoltrati alla Provincia competente con apposita “SCIA” : Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Prima di rilasciare l’autorizzazione la Provincia verifica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo, che la denominazione scelta non sia uguale o simile a quello di altre agenzie esistenti sul territorio nazionale.

Gli adempimenti in fase di avvio, quindi sono diversi e complessi e necessitano di particolare attenzione da parte di chi vuole aprire una agenzia viaggi.

 

(fonte: ttgitalia)

Redazione

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